Domande frequenti / FAQ

Domande sull'AVS/AI

Per domande relative all'AVS o all'AI (1° pilastro), rivolgersi alla cassa di compensazione competente. L'ATIOZ è l'autorità di vigilanza sulle casse pensioni (2° pilastro) e sulle fondazioni e non è quindi l'interlocutore giusto per domande relative all'AVS/AI.

Controversie con la cassa pensioni

Se avete una controversia con la vostra cassa pensioni in merito all'importo di una prestazione o al diritto a una prestazione, ATIOZ non è l'interlocutore competente. Per tali controversie in materia di prestazioni è competente il tribunale delle assicurazioni sociali della sede della cassa pensioni.

Chi è assicurato in una cassa pensioni?

I lavoratori dipendenti sono assicurati, in aggiunta all'AVS/AI (1° pilastro), anche nella cassa pensioni del loro datore di lavoro (2° pilastro) contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Questa assicurazione è obbligatoria per tutti i dipendenti che percepiscono un reddito minimo determinato. Attualmente tale reddito ammonta a CHF 22'680.00 all'anno (stato 2026).

L'assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità ha inizio il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, mentre il risparmio per la vecchiaia ha inizio di norma il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.

In quale cassa pensioni sono assicurato?

Ogni datore di lavoro deve gestire una propria cassa pensioni o affiliarsi a un istituto di previdenza. È tenuto a comunicare ai propri dipendenti il nome e l'indirizzo della cassa pensioni presso la quale ha assicurato i propri collaboratori.

Se non riceve informazioni in merito dal datore di lavoro, deve rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente. Quest'ultima tiene un registro corrispondente ed è tenuta a fornire informazioni. Se non conosce la cassa AVS competente, si rivolga alla cassa di compensazione cantonale della sede del datore di lavoro. Quest'ultima potrà indicarle la cassa competente.

Il mio datore di lavoro non ha una cassa pensioni, cosa posso fare?

Ogni datore di lavoro deve gestire una propria cassa pensioni o affiliarsi a un istituto di previdenza. Se non lo fa volontariamente, viene affiliato d'ufficio alla Fondazione istituto collettore LPP. La cassa di compensazione del datore di lavoro è competente per i relativi chiarimenti. Se non la conoscete, rivolgetevi alla cassa di compensazione cantonale presso la sede del datore di lavoro.

Quali prestazioni sono assicurate nella cassa pensioni?

Nel 2° pilastro siete assicurati contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità a integrazione dell'AVS/AI (1° pilastro).

Al raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare, la cassa pensioni vi versa una rendita di vecchiaia e/o il capitale di vecchiaia accumulato. In caso di decesso, la cassa pensioni versa una rendita al vostro coniuge o partner registrato e ai vostri figli. A seconda del regolamento, in questo caso possono essere previste prestazioni anche per altre persone, in particolare per i conviventi. Infine, la cassa pensioni vi versa una rendita se, per motivi di salute, non potete più svolgere un'attività lucrativa o potete svolgerla solo in parte (invalidità).

Maggiori informazioni sulle prestazioni sono disponibili nel certificato di previdenza che ricevete ogni anno dalla cassa pensioni e nel regolamento di previdenza applicabile.

Cosa succede in caso di più impieghi a tempo parziale?

  • Se guadagnate più di CHF 22'680.- (stato 2026) presso un datore di lavoro e meno presso gli altri, il datore di lavoro presso il quale guadagnate almeno CHF 22'050.- deve assicurarvi presso la sua cassa pensioni. Potete assicurare anche il resto del reddito presso la stessa cassa pensioni, a condizione che il regolamento della cassa pensioni preveda questa possibilità. In caso contrario, potete assicurarvi volontariamente per l'importo restante presso la Fondazione istituto collettore LPP.

  • Se non guadagnate più di CHF 22'050.- presso nessun datore di lavoro, ma il vostro reddito complessivo supera CHF 22'680.-, potete assicurarvi volontariamente presso una delle casse pensioni dei vostri datori di lavoro, se il loro regolamento lo prevede, oppure presso la Fondazione istituto collettore LPP. Se si assicura volontariamente, dovrebbe informare il datore di lavoro il più rapidamente possibile, poiché questi è tenuto a versare i contributi solo a partire dalla data della comunicazione.

  • Se il suo reddito complessivo è inferiore a CHF 22'680.-, non è possibile stipulare un'assicurazione volontaria.


Dove sono i miei averi?

Alla cessazione del rapporto di lavoro, si esce automaticamente dalla cassa pensioni. A tal fine, dovete comunicare alla cassa pensioni a quale nuova cassa pensioni o, se non avete un nuovo datore di lavoro, su quale conto di libero passaggio / quale polizza di libero passaggio deve essere trasferito il denaro. Se non lo fate, la cassa pensioni deve trasferire il vostro credito accumulato (prestazione di libero passaggio o di uscita) all'istituto collettore entro due anni al massimo. È tenuta a farlo dal 2005. In tal caso, rivolgetevi alla Fondazione istituto collettore LPP.

Se si tratta di eventuali averi accumulati prima del 1° gennaio 2005, potete presentare una richiesta all'Ufficio centrale del 2° pilastro. L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'organo di collegamento tra le casse pensioni e gli assicurati.

Dove posso ottenere ulteriori informazioni?

  • In primo luogo dovreste rivolgervi alla vostra cassa pensioni, ad esempio all'ufficio amministrativo o a uno dei rappresentanti dei lavoratori.

  • Potete ottenere informazioni gratuite da esperti indipendenti in loco o online in date specifiche presso l'Associazione per informazioni gratuite sulla LPP (in breve: informazioni LPP): www.bvgauskuenfte.ch.

  • Se avete stipulato un'assicurazione di protezione giuridica, potete informarvi sui vostri diritti e sulle vostre pretese presso la vostra assicurazione di protezione giuridica.

  • Infine, alcune riviste per consumatori offrono consulenza ai propri abbonati, come ad esempio Beobachter o K-Tipp.