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Fondazioni classiche

Provvediamo affinché i beni degli fondazioni classiche dei cantoni San Gallo, Turgovia, Ticino e Zurigo siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

Panoramica dei servizi

In qualità di autorità di vigilanza ai sensi del Codice civile (CC), siamo responsabili della supervisione delle fondazioni classiche dei Cantoni di San Gallo, Ticino, Turgovia e Zurigo.

Provvediamo affinché i beni degli fondazioni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. A tal fine, esaminiamo la relazione annuale e altri documenti.

In qualità di autorità competente in materia di modifiche e trasformazioni, siamo responsabili dell'approvazione delle modifiche agli atti costitutivi. Offriamo verifiche preliminari in caso di nuove costituzioni e modifiche agli atti costitutivi.

Assegniamo a ogni fondazione un referente responsabile. A seconda dell'ubicazione della fondazione, siamo a vostra disposizione a Locarno, San Gallo o Zurigo. Le nostre sedi e i nostri referenti sono riportati nella sezione «Chi siamo».

Consulenza legale

Durante l'orario di apertura dei nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30) forniamo consulenza legale telefonica. Numero di telefono: 058 331 25 00. Vi preghiamo tuttavia di inviare le vostre richieste per iscritto all'indirizzo info@atioz.ch.

Esami

Azioni delle fondazioni valide con delibera del consiglio di fondazione e da noi sottoposte solo a verifica repressiva, ovvero interveniamo solo in caso di carenze:

Relazioni

Richiesta di relazioni periodiche delle fondazioni sotto la nostra supervisione

Adozione di misure (raccomandazioni, ammonizioni, ammende, direttive/condizioni, sospensioni) per porre rimedio alle carenze

Atto legislativo (regolamenti di aggiudicazione, regolamenti organizzativi, regolamenti di investimento, regolamenti di indennizzo)

Verifica della conformità delle disposizioni regolamentari alle norme di legge e all'atto costitutivo

Autorizzazioni

Autorizzazione in qualità di autorità di vigilanza

Operazioni che autorizziamo con effetto costitutivo, ovvero che acquisiscono validità solo con l'entrata in vigore della nostra decisione:

  • Assunzione della vigilanza

  • Modifica dell'organizzazione o dello scopo (modifica dell'atto costitutivo, trasferimento della sede)

  • Soppressione

  • Fusione (soppressione organizzativa = soppressione senza liquidazione) e fusione parziale (prassi fondazionistica e legge sulle fusioni)


Autorizzazioni in qualità di autorità di modifica

  • Procedimenti relativi a fondazioni soggette alla vigilanza del distretto o del comune, che autorizziamo su loro richiesta e previa consultazione dell'organo supremo della fondazione con effetto costitutivo, ovvero che acquisiscono validità solo con l'entrata in vigore della nostra decisione.

  • Modifica dell'organizzazione o dello scopo

Amministrazione della giustizia (solo in caso di controversie)

Emissione di decisioni relative a:

  • Ricorsi (ricorsi di vigilanza in materia di diritto delle fondazioni, richieste di revisione)

  • Mezzi di ricorso (denunce, richieste di riesame)

  • Ricorsi contro decisioni dei distretti e dei comuni

Elenco delle fondazioni soggette a vigilanza

Linee guida

Linee guida


Linee guida sulla rendicontazione 2025

Eventi informativi

Al momento non sono previsti eventi informativi per le fondazioni classiche.